La sentenza pronunciata il 16 luglio 2026 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24 rappresenta uno dei più importanti interventi europei sul rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale degli ultimi vent'anni. La decisione nasce dal contenzioso relativo alle sanzioni disciplinari inflitte dalla FIGC ad alcuni ex dirigenti della Juventus, ma il principio affermato dalla Corte va ben oltre il caso concreto e riguarda l'intero sistema europeo della giustizia sportiva. Come spesso accade nelle pronunce pregiudiziali, il caso specifico diventa infatti l'occasione per definire principi generali destinati a orientare tutti gli Stati membri.
Una sentenza che accoglie integralmente il parere dell'Avvocato Generale
Un dato giuridicamente e politicamente rilevantissimo è che la Corte abbia sostanzialmente accolto integralmente le conclusioni formulate dall'Avvocato Generale Dean Spielmann nel dicembre 2025. Non si tratta di un dettaglio tecnico. Le conclusioni dell'Avvocato Generale non sono vincolanti, ma rappresentano spesso la chiave di lettura più autorevole della futura decisione della Corte. In questo caso, il nucleo essenziale dell'impianto argomentativo è stato recepito nella pronuncia definitiva. L'Avvocato Generale aveva individuato il punto critico del sistema italiano nella limitazione dei poteri del giudice statale rispetto alle decisioni della giustizia sportiva. Una limitazione che rischiava di svuotare di contenuto il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 19 del Trattato sull'Unione Europea e dall'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. La Corte ha fatto proprio questo ragionamento, affermando che quando una sanzione sportiva incide su diritti e libertà riconosciuti dall'ordinamento europeo, deve esistere un controllo giurisdizionale pieno, effettivo e concretamente idoneo a rimuovere la lesione.
Il principio affermato dalla Corte
La Corte di Lussemburgo ha stabilito che quando una sanzione sportiva incide su diritti e libertà garantiti dal diritto dell'Unione Europea, i soggetti colpiti devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva.Ciò significa che il giudice nazionale non può essere relegato a un ruolo marginale o limitato al solo riconoscimento di un eventuale risarcimento economico. Deve invece poter esercitare un controllo pieno sulla legittimità della sanzione, verificandone motivazioni, proporzionalità e conformità al diritto europeo, fino a poterne disporre l'annullamento o la sospensione. La Corte afferma espressamente che il giudice competente deve poter adottare provvedimenti cautelari, annullare l'atto che ha introdotto la sanzione e farne cessare gli effetti qualora accerti una violazione del diritto dell'Unione.
Il tramonto dell'insindacabilità della giustizia sportiva
È questo il passaggio destinato a produrre le conseguenze più profonde nel sistema italiano. Per oltre vent'anni la legge n. 280 del 2003 è stata interpretata nel senso di riconoscere all'ordinamento sportivo un'area di sostanziale autonomia rispetto alla giurisdizione statale. Una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, il giudice amministrativo poteva intervenire prevalentemente sul piano risarcitorio, senza incidere direttamente sulla sanzione disciplinare. La Corte di Giustizia afferma invece che un simile modello non è compatibile con il diritto dell'Unione quando siano coinvolti diritti e libertà protetti dai Trattati europei. La conseguenza è evidente: non è più sufficiente riconoscere un danno economico a posteriori. Occorre garantire al cittadino europeo una tutela effettiva che possa impedire, sospendere o eliminare la lesione. In altre parole, la sanzione sportiva non può più essere considerata un atto sostanzialmente sottratto al sindacato pieno della giurisdizione statale.
L'autonomia sportiva non è una zona franca
La sentenza non demolisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Anzi, la Corte riconosce espressamente che federazioni e associazioni sportive possono adottare regole proprie e irrogare sanzioni disciplinari ai propri tesserati. Riconosce inoltre che obiettivi quali la regolarità delle competizioni, la correttezza dei bilanci, il rispetto delle regole finanziarie e la tutela dell'equilibrio competitivo costituiscono interessi legittimi di carattere generale. Quello che la Corte nega è che tale autonomia possa tradursi in una sottrazione al controllo giurisdizionale. L'autonomia sportiva viene dunque riconosciuta come valore, ma non come privilegio. Come ogni forma di autonomia associativa, essa incontra il limite invalicabile dei principi fondamentali dello Stato di diritto e della tutela giurisdizionale effettiva.
Una sentenza destinata a fare giurisprudenza in tutta Europa
La portata della decisione va ben oltre il calcio italiano. La Corte richiama e sviluppa il percorso inaugurato dalle recenti sentenze European Super League, FIFA e Royal Football Club Seraing, che hanno progressivamente ricondotto il potere delle organizzazioni sportive entro il perimetro del diritto dell'Unione. Chi legge questa decisione come una semplice sentenza sulla Juventus o sulla FIGC ne sottovaluta profondamente la portata. La Corte non si limita a risolvere una controversia italiana. Definisce un principio generale destinato a valere per tutti gli Stati membri: ogni volta che una sanzione sportiva incide sull'esercizio di attività economiche e professionali garantite dal diritto europeo, deve esistere un controllo giurisdizionale effettivo, capace non solo di accertare l'illegittimità ma anche di rimuoverne concretamente gli effetti.
La necessità di una fonte legislativa primaria
La sentenza della Corte di Giustizia apre inoltre una questione che nel dibattito italiano è stata troppo spesso elusa: quella della natura e della legittimazione dell'organo di ultima istanza della giustizia sportiva. Se si ritiene che il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI eserciti una funzione sostanzialmente giurisdizionale, capace di incidere in via definitiva su diritti, interessi legittimi o posizioni giuridiche soggettive degli affiliati e dei tesserati, allora diventa inevitabile interrogarsi sulla sua fonte istitutiva. Nell'ordinamento costituzionale italiano la funzione giurisdizionale non può essere rimessa a fonti privatistiche o statutarie, ma richiede una base legislativa espressa che individui l'organo, ne definisca competenze, composizione, garanzie di indipendenza, incompatibilità e modalità di nomina. Diversamente, si rischia di attribuire funzioni tipicamente giurisdizionali a un organismo istituito da una fonte interna dell'ordinamento sportivo, in contrasto con i principi di legalità e di riserva di legge che presidiano l'esercizio della giurisdizione. In questa prospettiva, l'attuale assetto della giustizia sportiva italiana presenta un'evidente criticità. Mentre il legislatore ha imposto per legge al Comitato Italiano Paralimpico l'istituzione di un Collegio di Garanzia, il modello cui esso rinvia è quello del CONI, il cui Collegio trova la propria fonte istitutiva nello Statuto dell'ente e non in una norma primaria dello Stato. Ne consegue che, in assenza di una legge che istituisca espressamente il Collegio di Garanzia del CONI, ne disciplini le funzioni e ne garantisca l'indipendenza secondo i parametri costituzionali ed europei, risulta difficile sostenere che esso possa essere assimilato a un autentico organo giurisdizionale nel senso richiesto dall'ordinamento della Repubblica e dal diritto dell'Unione. La questione assume oggi una rilevanza ancora maggiore alla luce della sentenza della Corte di Giustizia. Se il controllo effettivo richiesto dall'articolo 19 del Trattato sull'Unione Europea e dall'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali presuppone l'esistenza di un giudice indipendente, imparziale e istituito per legge, allora diventa inevitabile verificare se l'attuale configurazione del Collegio di Garanzia soddisfi pienamente tali requisiti. Proprio per questo, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e delle conclusioni dell'Avvocato Generale integralmente recepite nella sentenza, le decisioni degli organi della giustizia sportiva, e dello stesso Collegio di Garanzia, non possono essere considerate sottratte al controllo pieno del giudice statale quando siano coinvolti diritti e libertà protetti dall'ordinamento europeo. In altre parole, se il legislatore intende mantenere un sistema di giustizia sportiva dotato di un organo di ultima istanza con funzioni assimilabili a quelle di un giudice, appare necessario un intervento legislativo espresso. In mancanza, il rischio è quello di attribuire effetti propri della giurisdizione a un organo creato da una fonte statutaria interna, con possibili profili di incompatibilità tanto con l'articolo 102 della Costituzione quanto con il principio europeo della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
La sfida della riforma
La politica sportiva italiana si trova oggi davanti a una scelta inevitabile.Da una parte vi è la possibilità di avviare finalmente una riforma organica della giustizia sportiva, rafforzandone indipendenza, terzietà, imparzialità, garanzie processuali e rapporti con la giurisdizione statale.Dall'altra vi è il rischio di continuare con una riformicchiola incapace di affrontare le criticità strutturali emerse con chiarezza tanto nel parere dell'Avvocato Generale quanto nella sentenza della Corte di Giustizia. La decisione del 16 luglio 2026 lancia infatti un messaggio inequivocabile: l'autonomia sportiva può essere tutelata, ma non può trasformarsi in autoreferenzialità. La giustizia sportiva può esistere, ma non può essere l'ultima parola quando sono in gioco diritti e libertà garantiti dall'ordinamento europeo. Per questo la sentenza della Corte di Giustizia rappresenta molto più di una pronuncia sul calcio. Segna l'inizio di una nuova stagione nella quale il principio di effettività della tutela prevale definitivamente su ogni pretesa di insindacabilità.Ora il legislatore e il Governo sono chiamati a scegliere. O costruire una giustizia sportiva realmente indipendente, terza e fondata su una chiara legittimazione legislativa, oppure lasciare che sia la giurisprudenza nazionale ed europea a compiere, passo dopo passo, quella riforma che la politica sportiva continua a rinviare. Perché il tempo delle immunità ordinamentali sembra definitivamente terminato. E la sentenza di Lussemburgo potrebbe rappresentare il punto di svolta che segna il passaggio dall'autonomia autoreferenziale dello sport alla piena integrazione della giustizia sportiva nello Stato di diritto europeo.
* Presidente CulturaItaliae
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